il Progetto

Il fine di lucro è l’obiettivo principale delle organizzazioni e delle reti criminali transnazionali, che sfruttano complesse strutture economiche e giuridiche per nascondere la natura illecita dei loro patrimoni. Neutralizzare i patrimoni illeciti è allora cruciale per affrontare il crimine organizzato, così come riconosciuto altresì dal Parlamento europeo nella risoluzione del 25 ottobre 2011 sul crimine organizzato nell’Unione europea (2010/2309(INI)). Per questo obiettivo la confisca è una risposta efficace. In proposito l’Unione europea ha adottato molti strumenti normativi: le decisioni quadro 2001/500/GAI, 2005/212/GAI e 2006/783/GAI e successivamente la direttiva 2014/42/UE, che obbliga gli Stati membri a prevedere anche ipotesi di confisca nei confronti dei terzi, cioè ipotesi di confisca di beni non appartenenti al reo.

Ciononostante al momento la disciplina sulla confisca e le prassi nazionali variano molto all’interno dell’Unione europea. Ciò è dovuto, da un lato, alla discrezione lasciata agli Stati membri nella trasposizione degli strumenti eurounitari nel diritto nazionale e, dall’altro, al fatto che il termine per la trasposizione della recente direttiva 2014/42/UE non è ancora spirato.
Le organizzazioni criminali, dunque, beneficiano delle differenze esistenti tra le diverse leggi nazionali, concentrando per esempio le loro attività in quegli Stati membri che posseggono mezzi meno efficaci per tracciare, sequestrare e confiscare i proventi criminali. Inoltre tali organizzazioni spostano spesso patrimoni illeciti in Paesi diversi da quelli nei quali sono stabilite o trasferiscono tali patrimoni a soggetti terzi, estranei all’organizzazione. In questi casi, dunque, la confisca nei confronti dei terzi si dimostra essenziale.

Ad ogni modo la confisca di patrimoni nei confronti di terzi pone diversi problemi. Anzitutto in ogni giurisdizione le ipotesi di confisca devono essere conformi ai principi generali e ai diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione europea per i diritti dell’Uomo (CEDU) e alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. In secondo luogo le autorità di law enforcement necessitano di poteri investigativi efficaci anche rispetto a soggetti che non hanno commesso reati che ciononostante possono essere spogliati dei loro patrimoni. In terzo luogo tali poteri di indagine devono consentire alle autorità di law enforcement per tracciare i patrimoni collocati all’estero. Ciò è spesso complicato dalla frammentazione delle banche dati concernenti i beni mobili e immobili e ai limiti di accesso ad esse causati dalla mancanza di coordinamento tra le autorità nazionali. Infine la gestione dei beni sequestrati, che risulta molto complessa nel contesto nazionale, diviene ancora più problematica nei casi transnazionali.

Al fine di assicurare l’effettività della confisca nei confronti dei terzi nei casi transnazionali è necessario prendere di mira alcune questioni.
Anzitutto ciascuno Stato membro dovrebbe trasporre correttamente la direttiva 2014/42/UE nell’ordinamento giuridico nazionale attraverso l’adozione di norme sulla confisca nei confronti dei terzi che siano rispettose dei principi e dei diritti fondamentali summenzionati (in particolare il principio di personalità e di colpevolezza, di proporzione delle sanzioni, i diritti di difesa e il diritto alla proprietà).
In secondo luogo è necessario adottare in ogni Stato norme concernenti misure investigative effettive anche nei confronti dei terzi.
In terzo luogo occorrerebbe riflettere sull’opportunità di una riorganizzazione complessiva delle banche dati esistenti, in particolare per quanto riguarda le regole sulla raccolta, catalogazione, coordinamento e accessibilità delle informazioni presenti sui patrimoni (ad esempio automobili, partecipazioni azionarie, beni immobili, ecc.) Tali regole concernenti la registrazione, la tenuta e lo scambio di informazioni dovrebbe conformarsi alla disciplina eurounitaria sulla protezione dei dati personali e in generale ai diritti fondamentali.
In quarto luogo è necessario considerare il fatto che le banche dati sui diversi tipi di asset sono spesso differenti da uno Stato membro all’altro per contenuto, disciplina e accessibilità. Le indagini patrimoniali sui beni da confiscare sono influenzate fortemente dalla mancanza di conoscenza da parte degli organismi investigativi sulle banche dati esistenti nei diversi Stati membri. Una riorganizzazione e la formazione sulle banche dati esistenti all’estero dovrebbe allora facilitare una cooperazione investigativa transnazionale sulla ricerca e sul sequestro di patrimoni illeciti.
Infine è necessario elaborare meccanismi che facilitino la gestione dei beni sequestrati all’interno di un altro Stato membro. Ciò significa, da un alto, affrontare gli ostacoli alla cooperazione tra autorità nazionali e, dall’altro, esplorare le possibilità di un’armonizzazione tra gli approcci nazionali alla gestione dei beni confiscati così come sulla natura delle autorità competenti in questa materia.
Il nostro progetto vuole contribuire a risolvere le questioni appena elencate portando avanti una ricerca comparata che copra sia gli aspetti giuridici sia quelli pratici.
Anzitutto l’analisi comparata ha intenzione di identificare e valutare le discipline di trasposizione della Direttiva 2014/42/UE negli ordinamenti interni degli Stati membri, soprattutto con riferimento alla confisca nei confronti di terzi, valutandone la conformità rispetto ai principi generali e ai diritti fondamentali dell’Unione europea.
In secondo luogo, la ricerca vuole mappare le misure investigative rispetto a terzi che sono disponibili negli Stati membri, così come le strategie concretamente adottate dalle autorità giudiziari e di polizia nazionali. La finalità è quella di identificare le best practices e le soluzioni giuridiche migliori e di disseminare i risultati nel corso di incontri di formazione destinati agli operatori giudiziari conivolti nie procedimenti di confisca nei confronti dei terzi (ad esempio giudici, pubblici ministeri, polizia, avvocati difensori, autorità amministrativa).
In terzo luogo il progetto intende monitorare le banche dati esistenti. Inoltre il progetto valuterà il rispetto da parte delle discipline nazionali sulla raccolta, tenuta e sullo scambio di informazioni con il quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali. Anche in questo caso, i risultati della ricerca saranno presentati agli operatori giudiziari negli incontri di formazione già menzionati così da facilitare una cooperazione più efficace e un uso competente degli strumenti eurounitari esistenti (come la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale e la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000).
Infine, per quanto attiene alla gestione dei beni sequestrati, l’analisi comparata esaminerà le discipline nazionali di trasposizione della direttiva 2014/42/UE così come le best practices sviluppate negli Stati membri coperti dal progetto. Tale analisi sarà utile per elaborare linee guida volte a facilitare e a migliorare la cooperazione internazionale nella gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati.